Art. 1.

      1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Capacità giuridica). - Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
      I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».